Notizie sulla legislazione
print this pageIn sede positiva la disciplina giuridica concernente i danni di guerra arrecati ai beni dei privati e delle persone giuridiche diverse dallo Stato, è attuata, per la prima volta in modo organico e completo, con il d.l. 8 giugno 1918, n. 780, e successive modifiche. Le norme sono successivamente coordinate attraverso il testo unico 27 marzo 1919, n. 426.
Sino ad allora erano stati emanati provvedimenti, di portata limitata e del tutto inadeguati alle conseguenze della grande guerra, quali quelli del r.d. 16 maggio 1915, n. 659 (cattura e preda di navi mercantili di nazioni nemiche) e dei d.l. 30 maggio 1915, n. 814; d.l. 17 giugno 1915, n. 957; d.l. 24 giugno 1915, n. 1064 (indennizzo per danni arrecati alla vita e ai beni dei cittadini italiani dal nemico sui fondi realizzati dalle requisizioni delle navi nemiche); d.l. 14 novembre 1915, n. 1642 (procedimento da osservare per la liquidazione degli indennizzi).
A differenza del risarcimento quale inteso nel diritto privato, quello di guerra non mira alla mera integrazione del patrimonio dei singoli cittadini bensì alla restaurazione della ricchezza nazionale. Almeno così auspicava il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’Interno Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952) presentando la legge presso la Camera dei deputati il 25 novembre 1918.
All’inizio del secondo conflitto mondiale, quando il dibattito sulla legislazione in materia è sopito, viene emanata, su proposta del governo, la l. 26 ottobre 1940, n. 1543, recante norme per il risarcimento dei danni di guerra.
I criteri che informano la legge sono plurimi. In primo luogo, il risarcimento è concesso soltanto alle persone fisiche e morali che hanno la cittadinanza italiana (art. 3). In secondo luogo, risulta risarcibile esclusivamente il danno positivo ed emergente, consistente nei guasti e nelle devastazioni dati alla proprietà, con esclusione di ogni forma di lucro cessante, configurato nelle perdite, per la sospensione o rallentamento del mercato (artt. 1, 2). In terzo luogo, il danno emergente viene sancito per intero (artt. 5, 6, 7). In quarto luogo, è sancito con opportune deroghe l’obbligo del reimpiego delle indennità relative agli immobili ed agli impianti industriali (artt. 7, 8). In quinti luogo, è vietata, in linea di massima, la cessione dell’indennità (art. 11). In ultimo, la ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenze, nonché delle chiese parrocchiali e assimilate, sarà provveduta dal ministero dei Lavori pubblici (art. 27).
Per quanto concerne l’azione del Genio civile occorre menzionare la l. 9 luglio 1940, n. 938, che anticipa la l. 26 ottobre 1940, n. 1543, in cui si autorizza il ministero dei Lavori pubblici, di cui il Genio civile è ufficio periferico, a disporre l’esecuzione dei lavori per l’urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche. Altresì l’art. 20 della l. n. 1543, modificando l’art. 1 della n. 938, consente ai medesimi uffici il ripristino di fabbricati di proprietà di privati danneggiati o distrutti, la ricostruzione di ricoveri e ogni altro apprestamento di materiali per pronto soccorso.
Negli anni successivi sono approvati diversi ulteriori provvedimenti tra i quali: il r.d. 14 giugno 1941, n. 964 (risarcimento danni subiti in Africa italiana); la l. 20 novembre 1941, n. 1432 (risarcimento danni sofferti in territorio estero da agenti diplomatici e consolari); il r.d. legge 23 aprile 1943, n. 286 (risarcimento danni di guerra per i titoli di stato).
Il 25 aprile 1945 è il giorno della liberazione d’Italia. Il 5 maggio, attraverso circolare del ministero del Tesoro n. 76075, ossia attraverso un atto del potere esecutivo, si dichiara sospeso qualsiasi pagamento sia in conto, che a saldo, relativo ai danni guerra. Ha qui inizio un dibattito politico e amministrativo definitivamente sciolto ricorrendo all’emanazione di una nuova legge in materia ossia la l. 27 febbraio 1953, n. 968.
Nell’intervallo di tempo (1945-1953) intervengono apposite norme e provvedimenti. Per quanto concerne l’attività del Genio civile occorre menzionare almeno il d.l.l. 1 marzo 1945, n. 154 (piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra); il d.l.l. 9 giugno 1945, n. 305 (approva il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto); il d.l.l. 24 novembre 1945, n. 671 (concernente le opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte); d.l.l. 8 maggio 1946, n. 449 (finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale); d.l.p. 22 giugno 1946, n. 33 (ripristino opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate); d.l.p. 27 giugno 1946, n. 35 (riparazione e ricostruzione edifici di culto e di beneficenza danneggiati o distrutti); legge 28 giugno 1949, n. 409 (norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione).
Particolarmente importante è il d.l.l. 9 giugno 1945, n. 305, poiché pur mirando quasi unicamente al ricovero dei senza tetto, cura il coordinamento e il decentramento dell’attività ricostruttiva, istituisce un comitato centrale edilizio, precisa i compiti degli organi governativi, tratta dei consorzi regionali edilizi, dell’attività dei privati e dell’intervento del Genio civile. Qui si stabilisce la procedura per conseguire il contributo diretto dello Stato nella misura del 50%, oltre al premio di acceleramento, fino a un ammontare del danno accertato, di lire 300.000, per edificio d’abitazione e, nel caso di spesa eccedente tale limite, il contributo di un terzo al pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo ipotecario contratto dal danneggiato. Il decreto reca norme inerenti l’istituzione dei Comitati locali per le riparazioni edilizie (istituiti in ogni comune nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per eventi bellici), l’esecuzione delle riparazioni a cura del Genio civile e a spese del danneggiato stesso, allo sgombero macerie. Il testo unico emanato con d.l.c.p.s. 10 aprile 1947, n. 261, dispone l’attuazione dei piani di ricostruzione nei comuni maggiormente sinistrati. I piani di ricostruzione hanno lo scopo di semplificare e sollecitare la ricostruzione degli edifici distrutti presso quei comuni in cui i piani sono adottati. Si definiscono, inoltre, le modalità riguardanti espropriazione e cessione delle aree danneggiate.
Nel periodo successivo all’entrata in vigore della l. n. 968 del 1953 sono emanati ulteriori provvedimenti legislativi ad integrazione o compimento della legge stessa. In ultimo, menzioniamo la l. 29 settembre 1967, n. 955, che integra e modifica la legge fondamentale.