Procedimento amministrativo

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In ordine alle denunce del danno, la legge del 1953 stabilisce che sono valide quelle già presentate ammettendosi tuttavia la presentazione di nuova domanda, alle rispettive Intendenze di finanza, entro il termine di 90 giorni successivi alla entrata in vigore della legge con il divieto di modificare o integrare le denunce precedenti. All’accertamento dei danni, alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi e dei contributi provvedono le Intendenze di finanza assistite da apposite commissioni tecniche costituite in ogni capoluogo di provincia e, in sede di ricorso, il ministero del Tesoro a mezzo della direzione generale Danni di guerra.

Diversamente, la legge del 1940, prevede che gli Intendenti di finanza e i Procuratori delle imposte dirette (art. 15), ricevute le domande e sentito, ove occorra, l’Ufficio tecnico erariale, ovvero, in caso di stime speciali, gli altri uffici tecnici dello Stato competenti, procedono alla liquidazione dell’indennità che ritengono dovuta. Tale liquidazione è definitiva qualora l’indennità richiesta dal danneggiato non ecceda le lire 10.000. Se l’indennità domandata eccede le lire 10.000 ma non le lire 200.000, l’ufficio liquidatore sottopone la propria liquidazione all’approvazione di Commissioni compartimentali. Queste sono composte di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, presidente, e di un altro magistrato di grado non inferiore a giudice, da nominarsi entrambi su designazione del ministro per la Giustizia, di due rappresentanti del ministero delle Finanze, e di tre membri designati rispettivamente dalle Confederazioni fasciste degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori. In seguito a una regolare istruttoria le Commissioni si pronunziano a maggioranza, con la presenza di almeno cinque membri. La pronuncia è vincolante. Numero e sede delle Commissioni è determinato dal ministro delle Finanze. Se la Commissione compartimentale (art. 16) approva la proposta dell’ufficio liquidatore, la cifra in essa indicata si ritiene definitiva. In caso contrario la Commissione determina, ove possibile, l’indennità dovuta in base agli elementi in atti, ovvero rinvia questi all’ufficio liquidatore per nuovi accertamenti, dopo di che la Commissione fissa l'ammontare dell’indennità. Analogamente (art. 17) si procede per le indennità richieste in misura eccedente le lire 200.000, tranne che l’approvazione delle proposte degli uffici liquidatori o la determinazione definitiva delle indennità è demandata ad una Commissione centrale avente sede in Roma, presso il ministero delle Finanze, composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, di un altro magistrato di grado non inferiore a consigliere di Appello, da nominarsi entrambi su designazione del ministro per la Giustizia, di quattro rappresentanti del ministero delle Finanze, di due membri designati dalla Confederazione fascista degli industriali, uno dei quali in rappresentanza dei proprietari dei fabbricati, e di tre altri membri designati rispettivamente dalle Confederazioni fasciste del credito e dell'assicurazione, dei commercianti e degli agricoltori. La Commissione si pronuncia a maggioranza, con la presenza di almeno sette membri.

La legge del 1953 prevede per gli Intendenti di finanza il compito di procedere alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi e dei contributi, espletando, ai fini all’accertamento del danno, la necessaria istruttoria ed interpellando all’uopo le commissioni provinciali. Queste sono composte da un magistrato dell’ordine pubblico, da quattro funzionari statali (dell’intendenza, della prefettura, dell’ufficio tecnico erariale e del Genio civile) e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra. Intervengono alle sedute delle commissioni, di volta in volta, il rappresentante dell’ispettorato compartimentale delle ferrovie dello stato, della capitaneria di porto, dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura e dell’ufficio del commercio e dell’industria, allorché la materia da trattare rientra nelle rispettiva competenza di ciascuno.

Il decreto dell’intendente che stabile in ordine all’indennizzo o al contributo, determinandone l'ammontare, è comunicato all'interessato a mezzo dell'autorità comunale. Il contributo si distingue, principalmente, in contributo per riparazioni e contributo per ricostruzioni. Il contributo per riparazioni è suddiviso in tre fattispecie: 1) diretto, in capitale durante il corso, o subito dopo il compimento dei lavori, per lavori completi fino a lire 500.000, per ogni singolo appartamento preesistente; 2) diretto, rateale, da corrispondere al proprietario in trent’anni, dopo accertata regolarità nei lavori; 3) concorso nell’ammortamento dei mutui, corrisposto in trent’anni all’istituto di credito con cui sono stati contratti. I contributi 2) e 3) sono concessi per lavori riconosciuti ammissibili dal Genio civile.

I proprietari sono suddivisi in quattro categorie in base all’imposta e al reddito accertato per l’imposta complementare cui sono soggetti. Il contributo è rispettivamente del 75%, 50%, 25% e 10% con aumento del 10% quale premio di ammortamento.

Il contributo per ricostruzioni è diretto in capitale del 75% della spesa fino a lire 500.000 per i proprietari della prima categoria i quali non possono richiederlo per più di quattro appartamenti. A tutti gli altri proprietari, ossia seconda, terza e quarta categoria, il contributo è diretto rateale o concorso nell’ammortamento dei mutui contratti, in misura di un terzo la spesa occorrente, qualsiasi sia l’importo. Non sono previsti limiti al numero di edifici o appartamenti.

Avverso il decreto è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al ministero del Tesoro, il quale provvede definitivamente, sentita la Commissione centrale, presieduta da un magistrato di cassazione, e composta da quattro funzionari ministero del tesoro, da due funzionari della direzione generale catasto e dei servizi tecnici erariali e da tre rappresentanti degli interessati.