Beni degli enti pubblici e degli enti ecclesiastici
print this pageNel caso in esame i beni degli enti pubblici sono quei beni che appartengono alle province, ai comuni e alle istituzioni di assistenza e beneficenza. Le norme di carattere generale (1919-1953) non trattano direttamente la materia. Ciononostante le leggi in questione, a quanto ritiene la dottrina, riguardano anche i beni in oggetto. Occorre nel contempo evidenziare che, dal 1919, si alternano norme emanate appositamente. Nel periodo 1940-1953 si osservano la l. n. 1543 del 1940, art. 27 per cui la ricostruzione a carico dello Stato dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza avrebbe provveduto il ministero dei Lavori pubblici. Seguono il d.l.p. 27 giugno 1946, n. 35 (riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche); il d.l.c.p.s. 6 dicembre 1946, n. 429 (norme concernenti le campane requisite per esigenze belliche); il d.l.c.p.s. 29 maggio 1947, n. 649 che modifica il d.l.p. n. 35 del 1946 riguardo il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza; la legge 10 agosto 1950, n. 78 che ratifica decreti precedenti – n. 35 del 1946 e n. 649 del 1947 – concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e assistenza.
Il d.l.p. n. 35 del 1946 dispone che i lavori occorrenti alla riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento o abbellimento, degli edifici di culto danneggiati o distrutti da offese belliche, siano assunti dalla Stato a suo totale carico per una spesa complessiva pari a due miliardi di lire (art. 1). Sono considerati edifici di culto (art. 2): chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali, le coadiutorie (cioè i santuari) e le chiese di centri abitati nei quali manchi, per dichiarazione dell’ordinario diocesano, altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l’esercizio del culto pubblico. Si considerano far parte i locali, preesistenti ed annessi agli edifici di culto, adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione degli ecclesiastici addetti ai servizio delle chiese.
L’esecuzione dei lavori è affidata al ministero dei Lavori pubblici ed è subordinata all’approvazione della richiesta o al consenso dell’autorità diocesana (art. 4). Eccezionalmente, la progettazione e l’esecuzione può essere affidata in concessione agli stessi enti religiosi che ne facciano domanda esplicita. I successivi provvedimenti legislativi (d.l.c.p.s. n. 649 del 1947 e l. n. 784 del 1950) stabiliscono che tutti i progetti concernenti ricostruzioni ex novo o riparazioni di notevole entità devono essere sottoposti, ai fini della rispondenza ai precetti della liturgia e dell’arte sacra, all’esame preventivo della Pontificia commissione centrale per l’arte sacra.