Genzano, 1830. Regolamento di polizia per il Teatro e concessione alla Compagnia di Luigi Spinola

Archivio storico comunale di Genzano, Comune di Genzano, Carteggio classificato per titolo (titoli I-XI), 1834, titolo VI, pos. n. 237

estremi cronologici
7 settembre 1830 - 18 settembre 1830
descrizione fisica
6 carte sciolte
  1. Minuta della lettera del gonfaloniere di Genzano prot. n. 309 del 6 settembre 1830 al cardinale segretario di Stato, con la quale si chiede l’autorizzazione per la Compagnia Spinola, che ha già ottenuto il permesso da parte dei proprietari del locale ad uso di Teatro, a tenere una serie di recite. 
  2. Regolamento del 18 settembre 1830 da osservarsi nel Teatro di Genzano per l’anno 1830.
  3. Minuta di un documento senza data e firma che detta ulteriori disposizioni per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali.

trascrizione

  1. 6 settembre 1830

Eminenza Reverendissima

Mi si è presentato il Capo Comico Sig(nor) Spinola, e dichiarandomi di avere avuto dai Proprietari di questo locale ad uso di teatro l’opportuno permesso di farlo agire per quanto ad essi si riguarda, mi ha soggiunto di farne rapporto all’Eminenza Vostra Reverendissima per ottenere il di Lei Supremo beneplacito onde eseguirvi un corso di recite.

Non rilevandovi nel momento presente per mia parte alcuna circostanza che possa opporsi ai di lui desideri, non dubito di accompagnare la di lui supplica all’Eminenza Vostra Reverendissima per la suprema di Lei risoluzione potendo aggiungere che lo Spinola trovasi munito di regolari recapiti: che contestano la buona condotta da lui tenuta in altri Comuni.

In attesa

Eminenza Signor Cardinale Segretario di Stato

2. Regolamento da osservarsi nel Teatro di Genzano per l’anno 1830

1° Non sarà permesso introdurre in Teatro liquori spiritosi, vini, e cibi di qualunque sorte, né in precedenza, né durante l’azione.

2°La Bottega di Caffè sarà situata fuori del locale, che comprende il Teatro.

3° Niuno potrà entrare nel Teatro senza il suo biglietto d’ingresso.

4° Non sarà lecito fischiare, urlare, e schiamazzare, o disturbare in qual sia modo la quiete degli astanti.

5° I contravventori saranno immediatamente espulsi, ed a tenore delle circostanze puniti eziandio colla meritata pena.

I Signori Deputati ai spettacoli publici, ed il Rappresentante del Governo sono incaricati all’osservanza delle premesse disposizioni, facendo uso, al bisogno, della Forza, alla quale sono stati passati ordini corrispondenti.

Affiso alla porta principale del Teatro il presente, avrà forza, come se fosse stato a ciascuno degli astanti personalmente intimato.

Dato dalla Nostra Residenza in Genzano questo dì 18 settembre 1830.

 

3. Articoli da aggiungersi al Regolamento di Polizia stabilito per le recite teatrali

A nessuno sarà lecito di introdursi nel Palchettone senza il biglietto corrispondente che dovrà essere appositamente fatto colla debita contromarca per riceverne la metà dalla maschera, e l’altra metà per conservarsi dall’individuo che l’acquisto a garanzia del proprio diritto.

I suddetti biglietti dovranno essere contrassegnati con analogo sigillo da apporsi dalla Deputazione dei Pubblici Spettacoli onde ovviare il caso di una vendita di biglietti in numero maggiore della capacità. Il principio delle Rappresentanze non potrà essere assolutamente protratto oltre l’un’ora e mezza di notte sotto la più stretta responsabilità del Sig. Capo Comico.

Ognuno sarà tenuto sotto le pene stabilite dall’articolo  5° del Regolamento di Polizia di rispettare ed obbedire la maschera che verrà destinata alla vigilanza di quanto sopra.

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