Velletri, 1863. Regolamenti dei pubblici spettacoli
Archivio di Stato di Roma, Legazione apostolica di Velletri, b. 451, “Spettacoli e feste, Velletri, Affari Generali”
- estremi cronologici
- 1 febbraio 1863 - 21 dicembre 1863
- descrizione fisica
- 2 manifesti a stampa, 68,5x48,5 cm; 129x68 cm.
- NOTIFICAZIONE sul Carnevale del delegato apostolico di Velletri, 1° febbraio 1863, Velletri Luigi Cella Tipografo Governativo. A firma di monsignor A. Ricci delegato apostolico di Velletri, il regolamento si articola in 9 punti: 1 - concesso dal 7 al 17 febbraio l’uso di abiti da maschera da un’ora dopo il mezzogiorno al tramonto tranne festivi e Venerdì; 2 - vietato vestiario militare e religioso; 3 - vietato uso di armi e insulti; 4 - vietato il lancio di crusca, semola o farina; 5 - vietato chiasso presso istituzioni religiose o militari; 6 - i permessi per ogni circostanza vengono concessi dall’Autorità Governativa; 7 - vietato il porto di oggetti atti ad offendere; 8 - sanzioni: multa 1-30 scudi, detenzione 1-30 giorni di carcere a seconda del disposto del Titolo III del Regolamento di Polizia art. 236; 9 - Autorità incaricate alla vigilanza la Polizia Provinciale, le Autorità Governative e Comunali e la Pubblica Forza (1° febbraio 1863).
- Regolamento disciplinare dei pubblici spettacoli della Delegazione apostolica di Velletri, 21 dicembre 1863, Velletri, Tip. Cella. Il testo, a firma di monsignor A. Ricci, delegato apostolico di Velletri, ricorda che “a breve si aprirà il teatro” sospirato per Velletri, anche grazie alla presenza della ferrovia che si auspica porti molto pubblico romano. Il regolamento è su cinque colonne per otto titoli: 1- Dei teatri tanto pubblici che privati e di altri luoghi di pubblico spettacolo, 2 - Della censura o revisione; 3 - Della deputazione dei pubblici spettacoli; 4 - Dell’autorità della polizia nei teatri e in altri luoghi di pubblico spettacolo; 5 - Del presidio dei teatri e delle maschere che s’introducono nei medesimi, ed in altri luoghi di pubblico spettacolo; 6 - Delle persone che per disposizione governativa hanno accesso ai teatri, ed in altri luoghi di pubblico spettacolo: 7 - Degli impresarj, capo-comici ed altri capi di compagnie di spettacoli; 8- Disposizioni transitorie (21 dicembre 1863).
trascrizione
“Il governo che vegliò sempre al benessere delle sue provincie, e ne cercò sollecito le felicità migliori possibili; non ritrasse punto lo sguardo da quel lato del vivere sociale, ove della giornata accordatesi alcune ore ai trastulli e ai divertimenti, col tornare al corpo stanco la vita, viene raggentilito l’animo e risvegliata la mente. Il teatro europèo che è nostro, perché nato in Italia, nella sua primitiva istituzione è d’ogni divertimento tesoro; e di virtù intellettive, e quanto si voglia morali, nobile palestra. In tanto avanzamento sociale in cui oggi viviamo, ogni altro capo-luogo si era fornito di teatro; solo Velletri, questa nobile città, ne andava priva. Il perché parve cosa conveniente che essa pure dovesse possedere ed ora in ispecie, che la ferrovia, beneficio non mai troppo sentito o ripetuto da Gran Pio IX, tanta gentilezza di forastieri, ed in ispecie romani, entro le sue mura continuamente riversa. Perciò dopo istanze avanzate, ed esaurito quanto si voleva dalle leggi amministrative, la Magistratura Veliterna poté alacremente dar mano all’opera, e compiere un voto che era antico e comune. Ond’è che noi abbiamo il piacere di annunziarvi o Veliterni che in questi giorni si apre il nuovo teatro comunale. Non dubitiamo che voi sarete per coglierne quel frutto, he fallire non deve ad un popolo, che mira a civiltà onorata e stabile. Affine poi che ogni cosa proceda con ordine, fa d’uopo prescrivere delle norme che in forza di disposizioni governative sono pure in vigore nelle altre Provincie dello Stato Pontificio, e che Noi abbiamo ragunate nel seguente regolamento, che ordiniamo sia d’ora innanzi osservato in questa città di Velletri”.
sitografia
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